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Lettura criticaCosa è successo. Il sistema fiscale italiano ha subito una revisione significativa nei confronti dei pensionati, specialmente quelli con redditi elevati. Questo articolo analizzerà l'impostazione attuale del regime forfettario e la sua applicabilità alle persone in posizione di pensionamento.
La nuova regola impedisce ai pensionati di lavorare come sanitariLe pensionate e gli anziani che hanno già chiuso il rapporto di lavoro non sono più esenti dal regime forfettario. L'art. 1, comma 12, della L. n. 207/2024 lo ha portato a 35mila euro per il 2025 e l'art. 1, comma 27, della L. n. 199/2025 ha esteso l'aumento al 2026. Il regime fiscale agevolato con flat tax al 15%, riservato a chi incassa ricavi fino a 85mila euro, soglia che il forfettario 2027 porta a 100mila euro nel disegno di legge di Bilancio, prevede specifiche limitazioni per chi ha anche redditi da lavoro dipendente o assimilati, pensione compresa.
Il regime forfettario è precluso a chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 35mila euro. La causa di esclusione è alla lettera d-ter del comma 57 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, che disciplina il regime nei commi da 54 a 89. Il limite ordinario è di 30mila euro: l'art. 1, comma 12, della L. n. 207/2024 lo ha portato a 35mila euro per il 2025 e l'art. 1, comma 27, della L. n. 199/2025 ha esteso l’aumento al 2026.
Le pensioni sono equiparate al lavoro dipendente: ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a), del DPR n. 917/1986 le pensioni di ogni genere sono redditi di lavoro dipendente, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 chiarisce che il reddito di pensione rileva anche da solo ai fini della soglia. Si tratta di un limite riferito al reddito lordo indicato nella Certificazione Unica, che per l’assegno previdenziale coincide con l’importo annuo prima delle ritenute IRPEF. L'esonero previsto per chi ha chiuso il rapporto di lavoro non aiuta chi è già in quiescenza: la stessa circolare n. 10/E/2016 lo limita alla cessazione avvenuta nell’anno precedente e lo nega se in quell’anno il contribuente ha incassato un trattamento pensionistico.
Dal 1° gennaio 2027 le regole del forfettario si trasferiscono negli articoli da 232 a 243 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il D. Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo). L'art. 233, comma 1, lettera f), riprende la causa di esclusione con il limite a regime di 30mila euro, che il disegno di legge di Bilancio 2027 (art. 9, comma 3) eleva a 35mila euro per il solo 2027.
In chiaro: per chi apre la partita IVA nel 2027 si guarda la pensione percepita nel 2026, da confrontare con 30mila euro a legislazione vigente o con 35mila se le Camere approveranno la norma entro il 31 dicembre.
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