Un cambiamento legislativo ha portato all'accessibilità del regime forfettario agli ex dipendenti pubblici, ma con un nuovo limite imposto dalla legge di Stabilità 2015. La nuova legislazione ha introdotto nuove regole per gli ex dipendenti pubblici che desiderano accedere al regime forfettario. In particolare, è possibile utilizzare le tasse al 15% per il reddito della libera professione, anche se questo può essere limitato dal reddito da lavoro dipendente o pensione.

L'unico ostacolo potrebbe derivare da un reddito da lavoro dipendente o pensione percepiti nell'anno precedente oltre il limite fissato dalla legge. Il regime forfettario è disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e si applica alle persone fisiche che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi fino a 85mila euro e sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori fino a 20mila euro lordi. Nel 2015 la legge chiedeva in più che i redditi dell’attività prevalessero su quelli da lavoro dipendente o da pensione, requisito che escludeva di fatto molti pensionati con Partita IVA.

L'art. 1, comma 111, della L. n. 208/2015 ha sostituito la prevalenza, dal 2016, con un tetto di 30mila euro ai redditi da lavoro dipendente e assimilati: sospeso per il solo 2019, il limite è oggi alla lettera d-ter del comma 57. La lettera d-bis dello stesso comma esclude inoltre chi lavora in prevalenza per il datore di lavoro attuale o per quelli dei due anni precedenti, ipotesi estranea a chi ha lasciato la scuola prima di aprire la Partita IVA nel 1992. La pensione rientra nel limite: ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR (DPR n. 917/1986) le pensioni di ogni genere sono redditi di lavoro dipendente, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 chiarisce che il reddito di pensione assume rilievo anche da solo ai fini della soglia.

In chiaro: un ex insegnante che percepisce la pensione ne confronta l'importo lordo annuo con il tetto, anche senza altri stipendi. Il regime forfettario si applica dopo le dimissioni, ma deve essere utilizzato dall'anno successivo a quello della cessazione. L'importo del tetto dipende dalla durata dell'attività professionale precedente al regime forfettario, ma non dalla durata dell'attività lavorativa successiva.

Per evitare di superare il limite imposto dalla legge, gli ex dipendenti pubblici devono tenere presente che il rapporto di lavoro è irrilevante e che l'esonero può essere annullato se in quell'anno il contribuente ha percepito una pensione. Questo implica che i requisiti per accedere al regime forfettario possono variare in base alla durata dell'attività professionale precedente al regime forfettario. FINE FONTI