Con l'annullamento della manovra, le imprese dovranno rispettare le tasse già pagateLe imprese edili che hanno beneficiato di uno sconto nei loro contratti di lavoro, le banche e le società che hanno acquistato i crediti Superbonus sui lavori del 2023 recupereranno in dieci anni l'ultima rata, quella che avrebbero potuto compensare per intero il prossimo anno. Lo prevede il disegno di legge della Manovra 2027, che per il Superbonus 2027 divide quella rata in dieci quote annuali di pari importo. Il rinvio riguarda soltanto chi ha ricevuto il credito con cessione o sconto in fattura: i proprietari che usano la detrazione nella dichiarazione dei redditi non sono toccati.

Per i titolari dei crediti il differimento ha un prezzo, perché le tasse che contavano di pagare compensandole con il credito andranno versate con liquidità propria, mentre il credito rientra un decimo l'anno e senza interessi. Crediti Superbonus 2023: la quota 2027 in dieci rate fino al 2036Con l'art. 37, comma 1, del ddl di Bilancio 2027 le quote 2027 dei crediti Superbonus nati da cessione o sconto in fattura sulle spese sostenute nel 2023 si usano in compensazione in dieci rate annuali di pari importo, dal 2027 al 2036. La norma deroga all'art. 121, comma 3, secondo periodo, del DL n. 34/2020: per le spese Superbonus del 2023 il credito si utilizza, come la detrazione, in quattro quote annuali dal 2024 al 2027.

In chiaro: il credito Superbonus ceduto su lavori pagati nel 2023 è stato utilizzabile per tre rate, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, e la quarta si spezza in dieci. Su un credito di 200.000 euro, compensabile a 50.000 euro l’anno, la rata 2027 da 50.000 euro diventa una serie di dieci rate da 5.000 euro, l'ultima delle quali nel 2036. La relazione tecnica al ddl stima in 20.537 milioni di euro le compensazioni coinvolte: divise per dieci, nel 2027 se ne potranno usare in F24 circa 2,05 miliardi, mentre oltre 18,4 miliardi si spostano sugli anni dal 2028 al 2036.

La rateizzazione forzata riguarda soltanto i crediti degli interventi dell'art. 119 del DL n. 34/2020 con spese sostenute nel 2023, e non si applica alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata prevista l'opzione dell'art. 9, comma 4, del DL n. 176/2022. Il testo è all'esame della Camera e può essere modificato dagli emendamenti prima dell'approvazione definitiva.