Un pensionato in Quota 100 ha dovuto restituire l'intero anno di pensione perché ha lavorato in Quota 100, secondo la Cassazione. Questo caso è un esempio di come le leggi cambiano con il tempo e come le interpretazioni possono essere alterate da tribunali.

Il pensionato ha guadagnato meno di 5 milioni di euro annui nel 2020 e ha dovuto restituire l'intero anno di pensione perché ha lavorato in Quota 100. La legge vieta il cumulo fra la prestazione flessibile e i redditi da lavoro dipendente o autonomo dalla decorrenza fino alla maturanza dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'unica eccezione del lavoro autonomo occasionale fino a 5 milioni di euro lordi annui, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. L. n. 4/2019. L'INPS ha contestato la natura della prestazione, considerandola parasubordinata: indipendentemente dal reddito prodotto, quel lavoro non poteva essere svolto da un pensionato in Quota 100. La Cassazione non confuta la natura parasubordinata del rapporto, accertata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Bari, e ritiene giuridicamente solido il regime differenziato del divieto di cumulo, che sotto quella soglia ammette solo il lavoro autonomo occasionale. A fronte di un regime particolarmente vantaggioso, il legislatore può pretendere che il pensionato esca dal mercato del lavoro, per la sostenibilità del sistema e il ricambio generazionale; il lavoro autonomo occasionale, senza obbligo di contribuzione, non incide in modo diretto su occupazione e conti previdenziali e giustifica l'eccezione.

Restituzione intero anno di pensione Quota 100 La perdita dell'annualità discende dalla circolare I…. FINE FONTI