Il caso di un pensionato che ha dovuto restituire l'intero anno di pensione perché ha lavorato in Quota 100. La Cassazione ha stabilito che la violazione del divieto di cumulo riduce la pensione Quota 100 di una somma pari al reddito da lavoro, scomputata dal trattamento dell'intero periodo di divieto. In sintesi, se si viola il divieto, si può subire una riduzione della pensione Quota 100 di una somma pari al reddito da lavoro, scomputata dal trattamento dell'intero periodo di divieto.

Tuttavia, fino a quando l'INPS riceverà la sentenza, le sue sedi continueranno a richiedere la restituzione integrale di un anno di pensione per il periodo d'imposta in cui si verifica la violazione. In questo caso specifico, un pensionato Quota 100 ha dovuto restituire l'intero anno di pensione perché ha lavorato in Quota 100 nel 2020, guadagnando meno di 5 milioni di euro annui. La legge vieta il cumulo fra la prestazione flessibile e i redditi da lavoro dipendente o autonomo dalla decorrenza fino alla maturanza dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'unica eccezione del lavoro autonomo occasionale fino a 5 milioni di euro lordi annui, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.

L. n. 4/2019. L'INPS ha contestato la natura della prestazione, considerandola parasubordinata: indipendentemente dal reddito prodotto, quel lavoro non poteva essere svolto da un pensionato in Quota 100. La Cassazione non confuta la natura parasubordinata del rapporto, accertata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Bari, e ritiene giuridicamente solido il regime differenziato del divieto di cumulo, che sotto quella soglia ammette solo il lavoro autonomo occasionale.

A fronte di un regime particolarmente vantaggioso, il legislatore può pretendere che il pensionato esca dal mercato del lavoro, per la sostenibilità del sistema e il ricambio generazionale; il lavoro autonomo occasionale, senza obbligo di contribuzione, non incide in modo diretto su occupazione e conti previdenziali e giustifica l'eccezione. Restituzione intero anno di pensione Quota 100 La perdita dell'annualità discende dalla circolare I…. FINE FONTI