Guida alle Procedure di Rischio Finanziario[P1] Il documento pubblica le regole sui debiti fiscali di famiglie, professionisti e piccole imprese che chiedono al tribunale di uscire da un indebitamento non più sostenibile. Le istruzioni riguardano la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e la liberazione finale dai debiti, anche per chi non ha nulla da offrire ai creditori. Per chi ha cartelle e imposte arretrate, la liberazione copre anche le pendenze con il Fisco, sanzioni autonome escluse.

Gli Uffici contestano il beneficio quando il debitore ha smesso per anni di versare le imposte continuando a pagare gli altri creditori; la sola prevalenza del debito tributario è invece insufficiente per negarlo. [P2] In sintesi: la circolare n.9/E del 21 ottobre 2026 commenta gli articoli 65-83 e 268-283 del D. Lgs. n. 14/2019 e fissa le istruzioni agli Uffici per ogni procedura di sovraindebitamento; nel concordato minore la proposta al Fisco è esente dalla procedura di transazione fiscale dell’art. 88 CCII e deve comunque rispettare il trattamento non deteriore dei crediti tributari (Cass.n. 14555/2026); l’esdebitazione rende inesigibili imposte e sanzioni accessorie, mentre le sanzioni tributarie autonome sono escluse (art. 278, comma 7, CCII); contro l’esdebitazione l’Agenzia propone reclamo solo con elementi oggettivi e documentati, come anni di omessi versamenti a vantaggio degli altri creditori (art. 124 CCII). Circolare 9/E sul Codice della crisi d'impresa: le procedure di sovraindebitamento [P3] La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2026 commenta le norme del D.

Lgs.n. 14/2019 sulle procedure di sovraindebitamento riservate a consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e agli altri debitori esclusi dalla liquidazione giudiziaria. Rispetto alla bozza messa in consultazione dal 26 giugno al 24 luglio 2026, il testo definitivo recepisce le osservazioni degli operatori e le sentenze della Cassazione arrivate nel frattempo. Le procedure commentate seguono l’ordine del Codice della crisi: disposizioni generali e procedures familiari, articoli 65 e 66; ristrutturazione dei debiti del consumatore, articoli da 67 a 73; concordato minore, articoli da 74 a 83; liquidazione controllata del sovraindebitato, articoli da 268 a 277; esdebitazione, compresa l’esdebitazione dell’incapiente, articoli da 278 a 283.[P4] Nelle procedure familiari la domanda è formulata attraverso un attesario, che può essere una persona legittima o un avvocato.

Il processo si svolge in due fasi: prima, la domanda viene presentata al Tribunale per la soluzione del problema di insolvenza; successivamente, la procedura si conclude con la ristrutturazione del debito o la liquidazione controllata. In caso di concordato minore, la proposta al Fisco è esente dalla procedura di transazione fiscale dell’art. 88 CCII e deve comunque rispettare il trattamento non deteriore dei crediti tributari (Cass. n. 14555/2026); l’esdebitazione rende inesigibili imposte e sanzioni accessorie, mentre le sanzioni tributarie autonome sono escluse (art. 278, comma 7, CCII); contro l’esdebitazione l’Agenzia propone reclamo solo con elementi oggettivi e documentati, come anni di omessi versamenti a vantaggio degli altri creditori (art.