Licenziamento previsto a fine 2026, partita IVA a gennaio e prestazione differita: il parere distingue il diritto all’ammortizzatore dall’inizio dei pagamentiUn lavoratore del settore privato, coinvolto in un licenziamento collettivo con cessazione prevista il 31 dicembre 2026, potrebbe chiedere la NASPI anticipata anche se l’indennità sostitutiva del preavviso ne rinvia la decorrenza. È l’orientamento espresso dal consulente del lavoro Dario Ceccato in una risposta pubblicata il 20 luglio 2026 da Corriere Economia. Il parere, formulato in termini prudenti, non costituisce tuttavia una decisione dell’INPS sulla singola pratica.

Stando alla ricostruzione fornita dal dipendente, la procedura di licenziamento collettivo si è conclusa con un accordo sindacale in sede protetta. L’azienda riconoscerà un’indennità per il mancato preavviso riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2027. Nella domanda si precisa che la somma coprirà sia la retribuzione sia i contributi previdenziali relativi a quegli otto mesi.

La presenza di questa indennità sposta in avanti l’avvio della prestazione di disoccupazione. Il lavoratore parte dal presupposto che la NASPI, pur richiesta dopo la cessazione del rapporto, decorrerà dal 1° settembre 2027, una volta terminato il periodo corrispondente al preavviso non lavorato. Il punto controverso non è dunque soltanto l’accesso all’ammortizzatore, ma la possibilità di ottenerne l’anticipazione prima che cominci l’erogazione ordinaria.

Il programma indicato nella richiesta segue una successione serrata. Nei primi giorni di gennaio 2027 il dipendente intende presentare la domanda di NASPI; verso la metà dello stesso mese prevede di aprire una partita IVA. Entro trenta giorni dall’avvio dell’attività autonoma vorrebbe poi domandare la liquidazione anticipata della prestazione, utilizzandola come incentivo all’autoimprenditorialità.

Il quesito richiama il punto 2.9 della circolare 94 del 2015 e domanda se l’anticipazione possa essere riconosciuta nonostante la decorrenza differita. L’ipotesi prospettata è quella di una prima liquidazione nel settembre 2027. La risposta pubblicata da Corriere Economia non conferma però espressamente questa scansione dei pagamenti: affronta soprattutto la compatibilità tra il periodo coperto dall’indennità di preavviso e il diritto a presentare le due domande.

Ceccato definisce complesso il caso e distingue due piani: la maturazione del diritto alla NASPI e il momento dal quale l’ammortizzatore viene corrisposto. A sostegno della distinzione richiama l’articolo 73 del regio decreto-legge 1827 del 1935. Secondo la lettura esposta, quando viene pagata l’indennità per mancato preavviso, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo cui l’indennità si riferisce.

Questa previsione, secondo il consulente, riguarda l’erogazione e non elimina il diritto all’ammortizzatore sociale. In altri termini, il periodo indennizzato dall’azienda produrrebbe uno slittamento temporale, senza impedire al lavoratore di attivare la procedura dopo la perdita involontaria dell’impiego. È su tale separazione tra diritto e decorrenza economica che si fonda la risposta favorevole, sebbene non formulata come certezza assoluta.

Il lavoratore potrebbe quindi presentare la domanda ordinaria di NASPI nei termini previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 22 del 2015. Dopo l’apertura della partita IVA potrebbe inoltre chiedere il contributo per l’autoimprenditorialità entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, facendo riferimento all’articolo 8 dello stesso decreto. Il rispetto di questa sequenza resta centrale nell’impostazione illustrata dalla fonte.

La posticipazione dovuta al mancato preavviso, scrive in sostanza l’esperto, non dovrebbe rappresentare un ostacolo all’anticipazione. L’uso di una formula cauta è significativo: la risposta offre un’interpretazione professionale delle disposizioni citate, ma non riporta precedenti amministrativi riferiti allo stesso caso né un pronunciamento dell’ente previdenziale sulla domanda che il dipendente intende presentare. Un elemento viene considerato più netto.

Secondo Ceccato, non risultano preclusioni all’ottenimento della NASPI dal 1° settembre 2027. La conclusione riguarda però l’accesso alla prestazione dalla data successiva al periodo coperto dall’indennità aziendale; non definisce in modo altrettanto preciso se l’intero importo anticipato sarà versato in quella data, oppure se l’INPS adotterà una diversa scansione amministrativa. Restano quindi da verificare gli effetti concreti dell’intreccio tra le diverse scadenze: il licenziamento del 31 dicembre 2026, la domanda di disoccupazione nei primi giorni di gennaio, l’apertura della partita IVA a metà mese e la successiva richiesta dell’anticipazione.

Il nodo ancora aperto è la modalità con cui l’INPS tratterà una prestazione richiesta nei termini e destinata all’autoimpiego, ma la cui decorrenza economica è rinviata fino alla conclusione del periodo di mancato preavviso.