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Lettura criticaCosa è successo. L'obbligo di presentare un certificato della cura eseguita è una normativa che riguarda l'assegnazione di congedi per invalidità civili. Questo testo spiega come funziona questo procedimento e quali sono le conseguenze di mancare ad applicarlo.
Il certificato è necessario dopo ogni utilizzo delle giornate di congedo per curaSe si usufruisce di queste giornate di congedo, è necessario presentare al datore di lavoro (settore privato) un certificato della cura eseguita. È il secondo adempimento previsto per il congedo per invalidi civili: prima di assentarsi, infatti, il lavoratore presenta la domanda, con la richiesta di un medico del Servizio sanitario nazionale. La domanda va presentata prima dell’assenza, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il SSN o di una struttura sanitaria pubblica da cui risulti la necessità della cura per l'infermità invalidante riconosciuta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.
Lgs. 119/2011. La Cassazione (sent. n. 6133/2025) ha stabilito che il certificato rilasciato a cure concluse non sostituisce questa richiesta: nel caso deciso, l'assenza è stata ritenuta ingiustificata e il licenziamento legittimo. Dopo le terapie il lavoratore deve "documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure" (art. 7, comma 3, D.
Lgs.119/2011) con un'attestazione della struttura o del professionista che le ha eseguite, con le date e senza diagnosi. Il documento dipende dal tipo di cura: Nel suo caso il certificato va quindi consegnato dopo ogni utilizzo delle giornate, oppure una sola volta a fine ciclo se le terapie sono continuative. Le giornate sono retribuite secondo il regime della malattia ma a carico del datore di lavoro, senza indennità INPS, e quelle fruite in modo frazionato contano come un solo episodio ai fini del calcolo (interpello Ministero del Lavoro n. 10/2013 dell'8 marzo 2013).
Se le cure sono terapie salvavita, il CCNL può escluderle dai giorni di malattia pagati al 100%. I 30 giorni sono esclusi dal comporto, e anche le assenze per malattia connesse all’invalidità non si computano come le altre. Per visite ed esami, chi ha un’invalidità dal 74% può usare anche i permessi per malattie invalidanti introdotti dalla Legge 106/2025.
Se si manca ad applicare questo obbligo, la Cassazione ha stabilito che l'assenza è stata ritenuta ingiustificata e il licenziamento legittimo. Pertanto, è importante mantenere un buon record di tutte le cure eseguite per evitare eventuali problemi leggermente più complessi. Per ulteriori informazioni su Categorie protette, congedi, Invalidità, Malattia, Permessi lavorativi, ecc., ti consigliamo di iscriverti sul nostro sito web o di contattarci tramite email.
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